Art. 11.
(Fonti di finanziamento del fondo
per il sostegno delle attività musicali).

      1. Il fondo di cui all'articolo 10 è costituito da:

          a) il 50 per cento della somma derivante dalla riscossione annuale dell'imposta sugli intrattenimenti e connessi, calcolata esclusivamente sulle esecuzioni musicali di qualsiasi genere, al netto dell'aggio destinato al soggetto incaricato dell'accertamento, della riscossione e della liquidazione di tale imposta;

          b) una percentuale pari al 25 per cento delle somme incassate dal soggetto incaricato della riscossione, dell'accertamento

 

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e della ripartizione dei diritti di cui all'articolo 34;

          c) i proventi derivanti dalla vendita delle emissioni filateliche di cui al comma 3 dell'articolo 7, detratte le spese per l'organizzazione e per la vendita delle emissioni stesse;

          d) le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni previste dalla presente legge;

          e) i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti della lotteria di cui al comma 3, detratte le spese per l'organizzazione e la realizzazione della lotteria medesima;

          f) i proventi di cui al comma 2;

          g) i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie irrogate ai colpevoli di violazioni sul diritto d'autore e ai colpevoli di violazioni della legislazione in materia di tutela delle opere dell'ingegno musicale di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificata dalla presente legge, al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e successive modificazioni, e alle altre norme vigenti in materia.

      2. Per la pubblica rappresentazione o esecuzione o diffusione o per lo sfruttamento fonomeccanico comunque attuato, anche attraverso sistemi digitali o di comunicazione a distanza, di opere di pubblico dominio, è dovuto un compenso da chi utilizza le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali di tutti i Paesi. Tale compenso è corrisposto dall'utilizzatore alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), con le modalità, nelle misure e alle condizioni previste per le opere amministrate dalla SIAE stessa, la quale provvede a riversarlo al fondo di cui all'articolo 10, al netto di una provvigione pari a quella determinata dalla SIAE per la riscossione e per la ripartizione dei diritti d'autore.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una lotteria nazionale della musica italiana collegata ad una trasmissione televisiva di grande ascolto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato,

 

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entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, nonché l'entità e il numero dei premi messi a disposizione.